La nuova classificazione ATECO 2025
La nuova classificazione ATECO 2025, entrata ufficialmente in vigore dal 1° gennaio 2025, viene adottata a livello amministrativo a partire dal 1° aprile 2025.
L’individuazione del codice ATECO più adatto a rappresentare l’attività svolta spetta al titolare dell’attività economica che deve comunicarlo, fin dall’inizio attività, all’Agenzia delle Entrate e, se necessario, alla Camera di Commercio e ad altri enti.
È una scelta da fare con attenzione perché svolgere un’attività con un codice ATECO sbagliato può implicare gravi conseguenze, incluse anche sanzioni amministrative pecuniarie.
Le Camere di Commercio hanno informato di aver sviluppato apposite soluzioni per implementare la nuova codifica ATECO nel Registro delle imprese. Il processo di riclassificazione sarà eseguito d’ufficio a partire dal 1° aprile 2025 e le imprese interessate saranno informate dell’avvenuto aggiornamento tramite gli strumenti digitali messi a disposizione dalla propria Camera di Commercio.
La nuova codifica ATECO 2025 introduce significative modifiche sia nella struttura dei codici che nei rispettivi titoli e contenuti; non è quindi scontato che il processo di riclassificazione eseguito d’ufficio conduca alla situazione corretta.
Sarà quindi in ogni caso necessario verificare i risultati della riclassificazione eseguita d’ufficio, così come emergeranno dalla visura “transitoria”, per intervenire tempestivamente qualora la nuova codifica non risultasse la più adatta.
IMPRESE
Polizze catastrofali: la proroga selettiva al fotofinish e i chiarimenti di ANIA
L’art. 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (legge di Bilancio 2024) ha introdotto l’obbligo per tutte le imprese iscritte al Registro delle imprese, ad eccezione di quelle agricole, di sottoscrivere una polizza assicurativa contro i danni derivanti da calamità naturali ed eventi catastrofali (ad esempio alluvioni, terremoti e frane).
La copertura assicurativa deve riguardare i beni elencati nell’art. 2424 c.c., tra cui edifici, impianti e macchinari utilizzati per l’attività aziendale.
Nel caso di immobili in affitto, il locatario deve assicurare gli asset se il proprietario non lo ha già fatto, e nel caso di attività commerciali situate all’interno di edifici residenziali, solo l’area commerciale deve essere assicurata.
Con il D.L. 31 marzo 2025, n. 39, è stato differito, per le micro, piccole e medie imprese, l’obbligo di stipulare contratti assicurativi a copertura dei danni direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale.
In particolare:
- per le medie imprese il termine per la stipula è differito al 1° ottobre 2025;
- per le piccole e micro imprese, al 31 dicembre 2025.
Rimane fermo al 31 marzo 2025 il termine per le grandi imprese, ma per i 90 giorni successivi (ossia sino al 30 giugno 2025) non vi saranno, in caso di inadempienza, le sanzioni previste in caso di inadempimento, ossia l’impossibilità a partecipare a sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali.
Il mancato rispetto dell’obbligo non prevede una specifica sanzione ma può comportare il diniego di aiuti pubblici in caso di eventi catastrofici.
L’Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici (ANIA) ha recentemente pubblicato una serie di FAQ per chiarire i principali aspetti della normativa sulle polizze catastrofali.
AGEVOLAZIONI
Credito d’imposta per Ricerca & Sviluppo 2015-2019: un’altra chance per chi vuole riversarlo
D.L. 14 marzo 2025, n. 25, art. 19, commi 5-9
Il D.L. n. 25 del 14 marzo 2025 ha riaperto i termini per la procedura di riversamento spontaneo del credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo, senza applicazione di sanzioni e interessi. La nuova scadenza è fissata al 3 giugno 2025.
La misura riguarda specificamente i crediti d’imposta per ricerca e sviluppo relativi ai periodi 2015-2019, che sono stati indebitamente utilizzati in compensazione. Il precedente termine per l’adesione alla procedura era scaduto il 31 ottobre 2024.
Le imprese che intendono aderire alla procedura hanno diverse opzioni di pagamento:
- versamento in un’unica soluzione entro il 3 giugno 2025;
- rateizzazione in tre quote di pari importo con scadenze fissate al:
- 3 giugno 2025 (prima rata)
- 16 dicembre 2025 (seconda rata)
- 16 dicembre 2026 (terza rata)
A partire dal 4 giugno 2025, sulle rate successive alla prima saranno applicati gli interessi calcolati al tasso legale.
Il decreto introduce anche una modifica ai termini di accertamento fiscale. Viene stabilita un’estensione biennale del periodo entro cui l’Amministrazione finanziaria potrà emettere atti di recupero e altri provvedimenti impositivi per i crediti d’imposta utilizzati negli anni 2016 e 2017. Questo significa che le verifiche sui crediti considerati inesistenti potranno essere effettuate fino al 31 dicembre 2026 per quelli del 2016 e fino al 31 dicembre 2027 per quelli del 2017.
Questa disposizione rappresenta un elemento significativo da considerare per le imprese che hanno utilizzato il credito d’imposta in quegli anni, poiché estende notevolmente il periodo durante il quale potrebbero essere soggette a controlli.
Si ricorda inoltre che la legge di Bilancio 2025 ha previsto un contributo in conto capitale per i soggetti che aderiscono alla procedura di riversamento. Tale contributo sarà commisurato in termini percentuali all’importo riversato, nel limite complessivo di 250 milioni di euro da distribuire nel periodo 2025-2028. Il decreto attuativo del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, che avrebbe dovuto essere emanato entro il 2 marzo 2025, è ora atteso dopo la nuova scadenza della sanatoria.
Per i crediti oggetto di atti di recupero o provvedimenti impositivi con contenzioso in corso, l’adesione alla sanatoria richiede la rinuncia al contenzioso entro il 3 giugno 2025, con compensazione delle spese legali tra le parti.
Nel caso in cui l’atto di recupero sia divenuto definitivo alla data di presentazione della richiesta di riversamento, l’importo dovrà essere restituito integralmente entro il 3 giugno 2025.
Il credito d’imposta in Ricerca e Sviluppo, nato per stimolare la spesa privata in innovazione di processi e prodotti per rinvigorire e garantire la competitività delle aziende italiane, è stato oggetto negli ultimi anni di una particolare attenzione da parte dell’Agenzia delle Entrate che ha contestato “a tappeto” una serie di elementi poco chiari all’inizio e sui quali la stessa Agenzia è intervenuta a posteriori con circolari e ulteriori provvedimenti.
Poiché le conseguenze, in caso di accertamento, potrebbero essere significative, consigliamo di analizzare le pratiche a suo tempo presentate alla luce delle novità. L’art. 23 del D.L. 21 giugno 2022, n. 73, ha introdotto la possibilità di certificazione del credito d’imposta ricerca e sviluppo per poter dare certezza alle aziende in merito alla fruizione di questa agevolazione e proteggerle dalle pretese dell’Agenzia delle Entrate, sia per i prossimi anni che per gli anni passati. Dallo scorso 15 maggio 2024 è disponibile on line l’elenco dei certificatori abilitati al rilascio delle certificazioni tenuto dal MIMIT (Ministero delle imprese e del made in Italy).
DICHIARAZIONI
Approvazione definitiva per i modelli Redditi 2025
Agenzia delle Entrate, Provvedimenti 17 marzo 2025, n. 131066, n. 131067, 131076, n. 131080
Con quattro distinti provvedimenti datati 17 marzo 2025, l’Agenzia delle Entrate ha approvato le versioni definitive dei modelli Redditi per la stagione dichiarativa 2025, con le relative istruzioni, utili per dichiarare i redditi relativi al periodo d’imposta 2024.
Si tratta dei modelli Redditi Persone fisiche, Società di persone, Società di capitali ed Enti non commerciali, che recepiscono le novità normative che derivano principalmente dai decreti attuativi della riforma fiscale.
Approvate, inoltre, le relative specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati.
IMPOSTE INDIRETTE
Imposte di registro, ipocatastali e bollo: tutte le novità nella Circolare delle Entrate
Agenzia delle Entrate, Circolare 14 marzo 2025, n. 2
Con Circolare n. 2/E del 14 marzo, l’Agenzia delle Entrate ha illustrato le modifiche in materia di imposte di registro, ipotecaria e catastale, imposta di bollo e altri tributi minori, introdotte nell’ambito della riforma fiscale dai D.Lgs. n. 139/2024 e n. 87/2024.
Tra le novità in materia di imposta di registro il nuovo art. 41 del Testo Unico dell’Imposta di registro (Tur) prevede che il calcolo dell’imposta competa direttamente al soggetto obbligato al versamento e non più all’Ufficio, così come disposto dalla precedente formulazione.
In materia di trasferimento d’azienda, invece, viene espressamente ammessa, a determinate condizioni, la separata applicazione delle aliquote previste per il trasferimento a titolo oneroso dei singoli beni e diritti che la compongono, in luogo di un’aliquota unica.
Relativamente all’accesso alle banche dati del Catasto, al fine di incentivare l’utilizzo dei canali online, non è più dovuta la maggiorazione del 50% per l’accesso in via diretta (“fuori convenzione”) ai servizi di consultazione telematica ipotecaria e catastale. Inoltre, non si applicano tributi o altri oneri agli aggiornamenti delle intestazioni catastali in caso di decesso di persone titolari di usufrutto, uso o abitazione, che sono effettuati d’ufficio dall’Agenzia delle Entrate.
Infine, viene razionalizzata anche la disciplina relativa all’imposta di bollo e i tributi speciali, tenendo conto delle possibilità offerte dalla dematerializzazione dei documenti e degli atti.
In particolare, per gli atti da registrare in termine fisso, il bollo è assolto, anziché al momento della formazione dell’atto, nel termine previsto per la registrazione, tramite modello F24.
PRINCIPALI SCADENZE |
Data scadenza | Ambito | Attività | Soggetti obbligati | Modalità |
Mercoledì 30 aprile 2025 | Dichiarazione IVA | Termine ultimo per la presentazione della dichiarazione annuale IVA 2025 relativa l’anno d’imposta 2024. | Contribuenti tenuti alla presentazione della dichiarazione IVA | Telematica |
Mercoledì 30 aprile 2025 | Istanza modello IVA TR | Presentazione dell’istanza modello IVA TR di rimborso infrannuale del credito IVA relativo al primo trimestre. | Contribuenti IVA che hanno realizzato nel corso del primo trimestre un’eccedenza di imposta detraibile superiore a 2.582,28 euro e che intendono chiedere in tutto o in parte il rimborso o l’utilizzo in compensazione per pagare anche altri tributi, contributi e premi | Telematica |
Lo Studio è a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.