Decreto Bollette 2026, intesa UE vicina: bonus e sconti alle imprese

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16 Ottobre 2026, di Redazione PMI.it – PMI.it

Il Decreto Bollette 2026, già convertito in legge, torna al centro del confronto tra Governo italiano e Commissione europea. Bruxelles ha confermato che è vicina un’intesa sulla misura che punta a ridurre l’incidenza dei costi delle emissioni ETS sul prezzo dell’elettricità, ancora subordinata alle verifiche finali. Intanto sono state avviate le agevolazioni per famiglie e imprese, con il contributo straordinario in bolletta, gli sconti volontari dei fornitori e la riduzione degli oneri elettrici.

In sintesi:

  • il Decreto Bollette 2026 (DL. n. 21/2026) convertito dalla Legge n. 49/2026 prevede un contributo automatico di 115 euro ai titolari del bonus sociale elettrico al 21 febbraio (delibera ARERA n. 81/2026/R/eel);
  • lo sconto per famiglie con ISEE fino a 25mila euro dipende dall’adesione dei fornitori (art. 1, D.L. n. 21/2026);
  • le imprese con i requisiti previsti dagli artt. 2 e 3 del DL. n. 21/2026 beneficiano di un taglio degli oneri elettrici ;
  • la Commissione UE segnala un’intesa vicina sui costi ETS (dichiarazioni del 14 ottobre 2026

Decreto Bollette 2026, intesa UE vicina sul taglio dei costi ETS

La Commissione europea ha confermato il 14 ottobre 2026 che è in fase avanzata il confronto con l’Italia sulla misura del Decreto Bollette destinata a ridurre l’incidenza dei costi ETS nella formazione del prezzo all’ingrosso dell’elettricità. La soluzione prospettata sarebbe compatibile con le regole europee, secondo le dichiarazioni di un portavoce della Commissione riportate da ANSA, pur richiedendo il completamento delle verifiche finali.

Il meccanismo, previsto dall’articolo 6 del D.L. 20 febbraio 2026, n. 21, riguarda gli impianti termoelettrici alimentati a gas. Il sistema europeo ETS impone ai produttori di sostenere un costo per le emissioni di CO2, che concorre alla formazione delle offerte sul mercato elettrico. In Italia, dove gli impianti a gas contribuiscono frequentemente alla determinazione del prezzo marginale, questo costo può trasferirsi anche sull’elettricità prodotta da altre fonti.

La misura italiana prevede un rimborso ai produttori termoelettrici di determinate componenti del costo di generazione, secondo condizioni e limiti fissati dalla normativa. L’obiettivo è ridurre il prezzo dell’elettricità sul mercato all’ingrosso e trasferire il beneficio ai consumatori finali, comprese le imprese.

ARERA aveva già avviato il procedimento di attuazione con la consultazione 25 giugno 2026, n. 222/2026/R/eel. L’intesa annunciata in ottobre rappresenta un avanzamento del confronto europeo, mentre l’effettiva applicazione della misura ETS dipende ancora dalle determinazioni finali e dagli adempimenti richiesti.

Legge di conversione del DL Bollette: disposizioni in vigore

Il Decreto Bollette 2026 è entrato in vigore il 21 febbraio e convertito con modificazioni dalla Legge 10 aprile 2026, n. 49, (in Gazzetta Ufficiale n. 90 del 18 aprile). Il testo coordinato comprende le disposizioni sui bonus familiari, il sostegno alle utenze produttive, gli interventi sul mercato del gas e le semplificazioni per le infrastrutture energetiche. La conversione ha introdotto anche nuove tutele per i clienti domestici, tra cui il divieto di telemarketing non richiesto sui contratti di luce e gas, disciplinato dall’articolo 1, comma 5-bis, del decreto mediante modifiche all’articolo 51 del Codice del Consumo.

Le diverse misure seguono percorsi di attuazione differenti. Alcune sono già state recepite nelle delibere ARERA e nelle bollette, mentre altre richiedono interventi regolatori, provvedimenti ministeriali o autorizzazioni europee.

Bonus Bollette da 115 euro per i titolari del bonus sociale

Il contributo straordinario di 115 euro spetta ai clienti domestici che risultavano titolari del bonus sociale elettrico per disagio economico al 21 febbraio 2026 e avevano una fornitura attiva. ARERA ha disciplinato l’erogazione con la delibera 17 marzo 2026, n. 81/2026/R/eel, successivamente integrata dalla delibera 28 aprile 2026, n. 148/2026/R/eel.

Il contributo è riconosciuto automaticamente, in un’unica soluzione, nella prima fattura utile successiva al provvedimento ARERA. Non richiede una domanda e si aggiunge al bonus sociale ordinario, il cui importo dipende dal numero dei componenti del nucleo familiare.

Per conoscere le soglie economiche e gli importi ordinari si applicano le regole dei bonus sociali ARERA 2026, che prevedono un ISEE non superiore a 9.796 euro, elevato a 20.000 euro per le famiglie con almeno quattro figli a carico.

Il requisito temporale è determinante. Chi ha acquisito il diritto al bonus sociale dopo il 21 febbraio può beneficiare dell’agevolazione ordinaria, mentre il contributo straordinario è riservato ai clienti che risultavano già titolari del bonus alla data prevista dalla legge.

Lo sconto è indicato separatamente in fattura e compete al fornitore che serviva il cliente alla data di riferimento, anche in caso di successivo cambio di società elettrica. L’eventuale credito eccedente viene riportato nelle fatture successive.

Sconto bollette con ISEE a 25.000 euro: adesione volontaria dei fornitori

Il contributo sulle bollette per le famiglie con ISEE fino a 25.000 euro è un’agevolazione volontaria che i venditori di energia elettrica possono riconoscere nel 2026 e nel 2027 ai clienti domestici residenti esclusi dal bonus sociale ordinario. La disciplina è contenuta nell’articolo 1, commi 2 e 3, del D.L. 21/2026.

L’importo dipende dalla componente di prezzo dell’energia applicata ai consumi del primo bimestre di riferimento. La legge stabilisce un consumo massimo di 500 kWh nel bimestre e richiede consumi inferiori a 3.000 kWh nei dodici mesi precedenti. L’agevolazione è applicata nelle fatturazioni relative ai consumi del quinto mese successivo al bimestre considerato.

ARERA ha definito le modalità del contributo volontario con la delibera 2 luglio 2026, n. 238/2026/R/eel. Successivamente, con la determina 2 ottobre 2026, n. 05/2026-DSME, ha disciplinato le modalità di pubblicazione dell’elenco degli operatori aderenti e dell’attestazione rilasciata da Acquirente Unico.

Il riconoscimento del beneficio dipende quindi dall’adesione della società venditrice, verificabile attraverso le informazioni pubblicate secondo la disciplina ARERA. L’attestazione costituisce il riconoscimento istituzionale che nel testo originario era definito informalmente bollino blu e che l’operatore può utilizzare anche a fini commerciali.

Il contributo volontario non può essere subordinato all’acquisto di servizi accessori o comportare condizioni contrattuali peggiorative, secondo l’articolo 1, comma 2, del D.L. 21/2026 convertito in legge.

Per valutare preliminarmente la propria situazione economica è disponibile il calcolatore ISEE online di PMI.it, che permette di simulare l’indicatore. La simulazione ha valore orientativo e deve essere seguita dal rilascio dell’attestazione ISEE ufficiale.

Sconti bollette imprese: riduzione degli oneri ASOS e beneficiari

Il Decreto Bollette 2026 prevede una riduzione della componente ASOS degli oneri generali di sistema per le utenze elettriche non domestiche ammesse. La misura riguarda le forniture in bassa tensione per altri usi e quelle in media, alta e altissima tensione, con le esclusioni previste dagli articoli 2 e 3 del D.L. 21/2026.

Tra i soggetti esclusi figurano le imprese energivore iscritte nell’apposito elenco CSEA, le utenze di illuminazione pubblica e i prelievi che beneficiano di specifici regimi tariffari speciali. La distinzione incide sul vantaggio riconosciuto alle singole aziende, che deve essere verificato in base alla classificazione della fornitura e alle componenti tariffarie applicate.

Il pacchetto comprende due principali canali di riduzione degli oneri. Il primo utilizza risorse derivanti dall’incremento dell’IRAP sul comparto energetico; il secondo interviene sugli incentivi fotovoltaici e sulle tempistiche di versamento degli oneri di sistema alla Cassa per i servizi energetici e ambientali.

Nella presentazione iniziale del decreto, i benefici erano stati stimati in 3,4 euro/MWh per il 2026, 4 euro/MWh per il 2027 e 0,54 euro/MWh per il 2028, ai quali si affiancava un ulteriore effetto potenziale di circa 6,8 euro/MWh legato agli altri interventi. Questi valori costituiscono stime generali delle riduzioni programmate. L’importo effettivo applicato alle utenze dipende dalla regolazione tariffaria e dalle risorse riconosciute da ARERA.

La delibera ARERA 30 marzo 2026, n. 98/2026/R/com ha già introdotto gli sconti quantificabili a decorrere dal secondo trimestre. Le successive delibere 24 marzo 2026, n. 91/2026/R/eel, e 25 giugno 2026, n. 226/2026/R/eel disciplinano anche l’adeguamento delle tempistiche di versamento delle componenti ASOS e ARIM.

Per una PMI con consumo annuo di 100 MWh, una riduzione ipotetica della componente tariffaria di 3,4 euro/MWh equivarrebbe a 340 euro su dodici mesi. Il calcolo serve a tradurre in euro un valore unitario e presuppone che l’aliquota sia applicabile all’intero consumo considerato. Il risparmio effettivo deve essere ricavato dalla componente ASOS riportata nella fattura e dalle tariffe vigenti per il periodo di consumo.

PPA per le PMI e nuove regole per gli impianti fotovoltaici

Il Decreto Bollette favorisce i contratti di acquisto di energia a lungo termine (PPA) e introduce meccanismi di rimodulazione degli incentivi per gli impianti fotovoltaici che beneficiano del Conto Energia. Le misure puntano a stabilizzare i costi di approvvigionamento delle imprese e a contenere gli oneri che finanziano le incentivazioni.

I PPA consentono alle aziende di acquistare energia rinnovabile a condizioni economiche definite contrattualmente per periodi pluriennali. L’articolo 4 del D.L. 21/2026 interviene per favorire il ricorso a questi accordi, anche attraverso strumenti di garanzia e il coinvolgimento del GSE.

Per gli impianti incentivati dal Conto Energia sono previste forme volontarie di rimodulazione dei premi. L’articolo 2 disciplina inoltre la possibilità di uscita anticipata dal meccanismo, collegata a specifici requisiti di rifacimento e incremento della produzione.

Il decreto attuativo MASE del 10 agosto 2026 ha successivamente disciplinato il corrispettivo GSE per l’uscita dal Conto Energia, con regole dedicate agli impianti di potenza incentivata superiore a 20 kW. L’accesso, i termini e gli impegni di rifacimento sono soggetti alle condizioni previste dal provvedimento ministeriale.

Gas, Data Center e reti elettriche: gli altri interventi del decreto

Il Decreto Bollette 2026 interviene anche sul mercato del gas, sull’autorizzazione dei Data Center e sulle connessioni alla rete elettrica, con disposizioni destinate a incidere sull’approvvigionamento energetico e sulla realizzazione delle infrastrutture.

Gli interventi comprendono:

  • la riduzione del differenziale tra i prezzi del gas TTF e PSV, attraverso nuovi strumenti destinati a contenere i costi di approvvigionamento e le componenti legate al trasporto;
  • la semplificazione delle autorizzazioni per i Data Center, con un procedimento unico e competenze differenziate tra amministrazioni regionali e statali secondo le caratteristiche degli impianti;
  • il contrasto alla saturazione virtuale della rete elettrica, attraverso disposizioni che puntano a liberare capacità di connessione impegnata da progetti non realizzati.

Per il gas, l’articolo 9 del D.L. 21/2026 contempla anche la riduzione di determinati oneri di trasporto e distribuzione per categorie di clienti industriali. ARERA ha inizialmente sospeso l’applicazione della misura in attesa della valutazione europea sulla compatibilità con le regole sugli aiuti di Stato. I relativi benefici devono pertanto essere distinti dalle riduzioni tariffarie già applicate.

IRAP energia, aumento di due punti per il biennio

Il Decreto Bollette dispone un aumento di due punti percentuali dell’aliquota IRAP per determinate imprese del settore energetico, con riferimento ai periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2025 e al successivo. La misura è prevista dall’articolo 3, comma 1, del D.L. 20 febbraio 2026, n. 21.

L’incremento interessa i soggetti che esercitano in via prevalente le attività individuate dai codici ATECO riportati nella tabella allegata al decreto. Le maggiori entrate finanziano la riduzione degli oneri ASOS sulle forniture elettriche delle imprese ammesse.

Il provvedimento ha quindi confermato una scelta di finanziamento basata anche sul comparto energetico, dopo il mancato inserimento del prelievo straordinario sul sistema bancario discusso durante la preparazione del decreto.

Decreto Bollette 2026: misure applicate e interventi in attesa

Il quadro aggiornato del Decreto Bollette 2026 distingue gli aiuti già disciplinati da norme e provvedimenti attuativi dalle misure il cui effetto economico dipende ancora da ulteriori decisioni. Il confronto consente di individuare le condizioni rilevanti per ogni categoria di beneficiari.

Misura e destinatariStato di attuazione e verifica
Bonus straordinario per titolari del bonus sociale elettricoErogazione disciplinata da ARERA. Verifica della titolarità alla data prevista dal decreto e della voce separata in fattura.
Contributo per nuclei fino alla soglia ISEE prevista, esclusi dal bonus socialeRegole ARERA adottate. Beneficio subordinato all’adesione volontaria del venditore e ai limiti di consumo.
Riduzione oneri ASOS per utenze non domestiche ammesseApplicazione tariffaria avviata. Verifica della tipologia di utenza e delle componenti effettivamente fatturate.
Rimborso dei costi ETS ai produttori termoelettriciConfronto UE in fase avanzata. Beneficio sul prezzo elettrico subordinato alle condizioni finali e all’attuazione.
PPA per approvvigionamento energetico delle PMIMisure normative introdotte. Condizioni economiche legate ai contratti e agli strumenti disponibili.
Rimodulazione e uscita dal Conto EnergiaDecreto ministeriale attuativo pubblicato. Accesso vincolato alle condizioni previste per gli impianti interessati.
Riduzione di determinati oneri del gas per impreseMisura soggetta a verifiche europee sugli aiuti di Stato. Necessaria la conferma dell’effettiva applicabilità.
Incremento IRAP per imprese energetiche individuate dal decretoDisposizione legislativa vigente. Applicazione ai soggetti con attività prevalente ricompresa nei codici ATECO previsti.

Per le imprese il controllo più utile riguarda la bolletta elettrica: categoria tariffaria, consumo fatturato, componente ASOS ed eventuali agevolazioni già riconosciute. Questi elementi permettono di valutare il beneficio realmente applicato e di distinguere gli effetti immediati dalle riduzioni di prezzo attese dagli interventi sul mercato dell’energia.

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