18 Agosto 2026, di Teresa Barone, PMI.it
Le ricevute cartacee dei terminali POS si possono eliminare e al loro posto vale la documentazione che banche e intermediari finanziari inviano ai clienti, estratti conto digitali compresi. La semplificazione è definitiva dopo la conversione in legge del Decreto PNRR e copre i pagamenti con carta di credito, debito e prepagata insieme alle altre modalità digitali, a una condizione: il documento bancario deve riportare le informazioni sulle singole operazioni.
In sintesi:
- l’articolo 8, comma 1 del DL 19 febbraio 2026, n. 19 elimina l’obbligo di conservare le ricevute cartacee dei terminali POS;
- il decreto è stato convertito dalla Legge 20 aprile 2026, n. 50, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 91 del 20 aprile 2026 ed efficace dal 21 aprile;
- i documenti ammessi in sostituzione sono quelli che banche e intermediari forniscono ai clienti ai sensi dell’articolo 119 del Testo unico bancario, D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385;
- la sostituzione è subordinata alla presenza delle informazioni sulle singole operazioni;
- la conservazione segue le modalità dell’articolo 2220 del Codice civile, quindi per dieci anni.
Da ricevute POS a estratti conto con valore probatorio
I documenti che banche e intermediari finanziari inviano ai clienti, dagli estratti conto ai rendiconti alle comunicazioni digitali, hanno lo stesso valore probatorio delle ricevute generate dai terminali POS. La disposizione è l’articolo 8, comma 1 del DL n. 19/2026, che interviene sugli obblighi di conservazione documentale legati ai pagamenti tracciabili e richiama l’articolo 119 del Testo unico bancario.
[…] a condizione che le stesse contengano le informazioni relative alle singole operazioni poste in essere, e sono conservate con le modalità di cui all’articolo 2220 del codice civile.
La formulazione copre tutti i pagamenti elettronici, senza distinzione tra transazioni verso privati e verso la Pubblica Amministrazione, e comprende le modalità digitali diverse dalla carta fisica. La legge di conversione ha lasciato invariato il comma 1: in sede parlamentare sono stati inseriti i commi 3-bis e 3-ter, che riguardano i termini di fatturazione per i raggruppamenti temporanei di imprese.
La misura si inserisce nel processo di digitalizzazione fiscale del 2026, che ha già ridisegnato il rapporto tra pagamenti elettronici e registratori di cassa telematici per gli esercenti.
Quali documenti sostituiscono le ricevute POS
Vale l’estratto conto bancario, cartaceo o digitale, insieme ai rendiconti scaricabili dall’home banking e alle comunicazioni prodotte dall’intermediario nei rapporti regolati dall’articolo 119 del Testo unico bancario. Il richiamo a quella norma circoscrive l’elenco ai documenti che la banca produce e mette a disposizione del cliente. Uno screenshot della notifica sul telefono o un foglio di calcolo compilato in proprio ne sono fuori.
Il documento deve contenere i dati della singola operazione, quindi data, importo e riferimenti dell’operazione, oppure il riferimento al terminale di pagamento nel caso degli esercenti. Un estratto che elenca soltanto i saldi non soddisfa il requisito richiesto dalla norma.
I 3 formati di estratto conto
La verifica riguarda il documento bancario e va fatta prima di svuotare l’archivio cartaceo. Tre formati coprono quasi tutti i casi.
| Documento fornito dalla banca | Ricevuta POS cartacea |
|---|---|
| estratto conto o lista movimenti con data, importo e riferimento di ogni singola operazione | eliminabile |
| rendiconto scaricabile da home banking o app, archiviato in formato consultabile per l’intero decennio | eliminabile |
| riepilogo mensile con soli saldi o totali giornalieri aggregati | da conservare |
Quando la ricevuta POS va conservata
Chi utilizza più terminali o più punti vendita ha un controllo aggiuntivo da fare. Il requisito delle informazioni sulla singola operazione implica che il documento consenta di ricondurre l’incasso al terminale che lo ha generato: dove il rendiconto aggrega gli incassi di più dispositivi, l’archivio cartaceo continua a servire per quelle transazioni.
Obbligo di conservazione per 10 anni
L’obbligo di conservare i documenti per dieci anni non è stato abolito. La norma richiama espressamente le modalità dell’articolo 2220 del Codice civile, lo stesso che disciplina le scritture contabili: cambia il supporto ammesso, mentre la durata dell’obbligo è invariata. Chi dispone del documento bancario corrispondente non è più tenuto a conservare la ricevuta POS, e l’onere decennale si trasferisce sul documento bancario, che va archiviato in modo da poter essere consultato per tutto il periodo.
Ricevuta POS, scontrino e fattura a confronto
La ricevuta POS attesta l’avvenuto pagamento e non descrive la natura della spesa: non è né una fattura né uno scontrino fiscale. Per la piena deducibilità delle spese aziendali continuano a essere necessari i documenti giustificativi rilasciati dal fornitore, cioè fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale.
Invariati anche gli obblighi di conservazione di fatture, scontrini fiscali e ricevute fiscali, che seguono regole proprie e non sono ricevute POS. La semplificazione dell’articolo 8 riguarda soltanto le ricevute generate dai terminali di pagamento elettronico e non modifica gli adempimenti documentali richiesti per le deduzioni.
Per imprese e professionisti meno carta da archiviare
Per gli esercenti e le imprese con un alto volume di transazioni quotidiane l’effetto è immediato: non serve più archiviare fisicamente le singole ricevute cartacee emesse dai terminali, purché la banca fornisca un rendiconto analitico che riporti ogni operazione.
Per i professionisti e i lavoratori autonomi il vantaggio si vede nelle spese di trasferta e di rappresentanza, dove l’estratto conto digitale scaricato dall’app sostituisce la ricevuta cartacea che diventa illeggibile in pochi mesi.